Sez. 1, Sentenza n. 1987 del 25/02/1987 (Rv. 451285 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - ELEMENTI PROBATORI CONTRASTANTI CON QUELLI POSTI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE - MANCATO ESAME - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - ELEMENTI PROBATORI CONTRASTANTI CON QUELLI POSTI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE - MANCATO ESAME - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
Il mancato esame di uno o più elementi probatori è denunciabile in Cassazione solo quando si risolve in un omesso e deficiente esame di punti decisivi della controversia, ma, perché tale vizio ricorra, è necessario che la risultanza processuale non esaminata sia tale da invalidare l'efficacia di quelle sulle quali il convincimento del giudice è fondato, in modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base. (V 6505/85, mass n 443576; (V 5141/83, mass n 430001; (V 1570/82, mass n 419388; (V 1459/81, mass n 412122).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)