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Sez. 2, Sentenza n. 1604 del 24/04/1975 (Rv. 375192 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - COSTITUZIONE - DELIBERAZIONI - CONDIZIONI - PLURALITA DEI CONDOMINI - NECESSITA - CONDOMINIO CON DUE PARTECIPANTI - DISCIPLINA - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - GIUDIZIARIA - PER L'IPOTESI DI CONTRASTO - APPLICABILITA - AMMINISTRAZIONE - STRAORDINARIA - INNOVAZIONI - LIMITI - OPPOSIZIONE DI UN CONDOMINO.*
Stato
decisa il 1975-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375192-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - COSTITUZIONE - DELIBERAZIONI - CONDIZIONI - PLURALITA DEI CONDOMINI - NECESSITA - CONDOMINIO CON DUE PARTECIPANTI - DISCIPLINA - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - GIUDIZIARIA - PER L'IPOTESI DI CONTRASTO - APPLICABILITA - AMMINISTRAZIONE - STRAORDINARIA - INNOVAZIONI - LIMITI - OPPOSIZIONE DI UN CONDOMINO.*

Se il condominio di un edificio e costituito da due soli partecipanti e difetta quindi, per Mancanza del presupposto di una pluralita di condomini, la possibilita di applicare la disciplina dettata dall'art 1136 cod civ sulla Costituzione delle assemblee e la validita delle sue delibere, operano le norme sulla comunione in generale e, fra queste, l'art 1105 cod civ, il quale consente il ricorso all'autorita giudiziaria per superare un contrasto fra i due partecipanti che pregiudichi la necessaria amministrazione della cosa comune; ove pero uno dei due partecipanti intenda procedere, contro la volonta dell'altro, ad innovazioni (nella specie l'installazione di un ascensore) o, in genere, ad Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e applicabile non l'art 1105 cod civ, riguardante i soli Atti di ordinaria amministrazione, ma l'art 1108 cod civ e pertanto, di fronte alla materiale impossibilita di formare fra due soli condomini la maggioranza prevista da quest'ultima norma, deve concludersi con l'escludere che l'interesse di uno dei due partecipanti all'innovazione od all'atto di straordinaria amministrazione trovi nell'ordinamento tutela giuridica per superare l'opposizione dell'altro partecipante.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)