Sez. 2, Sentenza n. 12881 del 16/06/2005 (Rv. 581422 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - GIUDIZIARIA | Decreti di cui all'art. 1105 ultimo comma cod. proc. civ. - Natura - Provvedimenti di volontaria giurisdizione - Configurabilità - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Risoluzione di controversia su diritti - Impugnazione con ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - GIUDIZIARIA
In tema di amministrazione della cosa comune, i decreti emessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1105 cod. civ. hanno natura di provvedimenti di volontaria giurisdizione che, essendo suscettibili in ogni tempo di revoca e di modificazione, non sono impugnabili con il ricorso di cui all'art. 111 Cost.; peraltro, il ricorso straordinario in cassazione è esperibile qualora la decisione, travalicando i limiti previsti per la sua emanazione, abbia risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi. (Nella specie è stata cassata la decisione che, nell'accogliere in sede di reclamo il ricorso proposto ai sensi dell'art. 1105 ultimo comma cod. civ., aveva autorizzato il condomino a demolire e ricostruire il fabbricato stante l'opposizione dell'altro comproprietario dell' edificio condominiale).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)