Sez. L, Sentenza n. 11635 del 27/10/1992 (Rv. 479150 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere | Criteri di classificazione ex art. 49 legge n. 88 del 1989 - Ambito d'applicazione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere
I nuovi criteri di classificazione dettati ("a tutti i fini previdenziali ed assistenziali") dall'art. 49, primo comma, della legge 9 marzo 1989 n. 88 (che è norma non retroattiva con efficacia abrogativa circoscritta alle disposizioni di carattere generale e non estesa alle leggi speciali ed all'art. 34 del d.P.R. 30 maggio n. 797) non si applicano ad attività industriali, commerciali o agricole iniziate prima dell'entrata in vigore della legge, intendendosi per "inquadramenti già in atto", ai sensi del terzo comma dello stesso art. 49, gli inquadramenti spettanti in base alle attività svolte prima dell'entrata in vigore della legge (non dei soli datori di lavori svolgenti attività plurime rientranti in settori diversi); né - in relazione ad attività cominciate successivamente - si applicano agli inquadramenti previsti da leggi speciali e, limitatamente al settore "varie", agli inquadramenti ai fini degli assegni familiari, permanendo la competenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 34 T.U.A.F., in ordine all'aggregazione dei datori di lavori che svolgono un'attività unica non rientrante nei settori elencati dal primo comma dell'art. 49 suindicato.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 15, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 34, Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)