Sez. L, Sentenza n. 5928 del 02/07/1997 (Rv. 505655 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento dell'impresa nel regime anteriore alla legge n. 88 del 1989 - Imprese esercenti attività di "leasing" di godimento o traslativo - Carattere di intermediario nella circolazione dei beni - Configurabilità - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Nel regime anteriore all'art. 49 legge n. 88 del 1989, ed ai fini dell'art. 3 legge n. 967 del 1953, come modificato dall'art. 1 legge n. 44 del 1973 (che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.I. di tutti i dirigenti di aziende industriali), alle aziende esercenti attività di locazione finanziaria nelle forme sia del cosiddetto "leasing" di godimento che del cosiddetto "leasing" traslativo, non spetta la qualifica di impresa industriale ex art. 2195 n. 1 cod. civ., bensì quella di impresa intermediaria nella circolazione dei beni ai sensi della previsione di cui al n. 2 dello stesso articolo, e pertanto esse, ai fini previdenziali, sono obbligate ad iscrivere il proprio personale dirigente (non includibile nella categoria di cui al secondo comma lett. b] del citato art. 3 legge n. 967 del 1953) all'I.N.P.S. e non all'I.N.P.D.A.I.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 1, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)