Sez. 6, Sentenza n. 4511 del 01/12/1995 Cc. (dep. 08/02/1996) Rv. 203819 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - Decisione - Ricorso per cassazione | Potere di giudicare nel merito della corte di cassazione - Fondamento normativo: art. 706 cod. proc. pen. - Conseguenza: esclusione del giudizio di rinvio - Fattispecie: domanda di estradizione per tentato omicidio - Pronuncia nel merito della S.C. - Rigetto - Ragione.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - Decisione - Ricorso per cassazione
In materia di estradizione, contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione anche per il merito (art. 706, primo comma cod. proc. pen.) e poiché davanti alla corte stessa si applicano le disposizioni dell'art. 704 (art. 706, secondo comma cod. proc. pen.) ossia tutte le disposizioni riguardanti il procedimento davanti alla corte di appello, al giudice di legittimità sono in tal caso conferiti gli stessi poteri istruttori che sono propri del giudizio di primo grado. Ne deriva che la corte di cassazione non può adottare decisione di rinvio. (Fattispecie nella quale, pur avendo deciso che non sussistevano le condizioni per l'estradizione in Polonia in ordine ad una delle imputazioni, quella di tentato omicidio, siccome punibile con la pena di morte, la S.C. ha escluso il rinvio e pronunciato nel merito).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 66, Cod. Pen. art. 575, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 704, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 706
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)