Sez. 6, Sentenza n. 44785 del 24/09/2003 Cc. (dep. 20/11/2003) Rv. 227048 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Potere di svolgere accertamenti istruttori da parte della Corte di Cassazione - Limite dell'esame cartolare - Sussistenza - Fattispecie in tema di verifica dell'identità dell'estradando.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
In tema di procedimento estradizionale, il giudice di legittimità è competente anche per il merito ai sensi dell'art. 706 cod. proc. pen. pur tuttavia la prevista estensione di competenza non può giungere fino al punto da fare carico alla Corte di Cassazione del compito di svolgere attività istruttoria, restando fermo il principio che deve essere effettuato solo l'esame cartolare limitato, peraltro, alle informazioni, allo stato, acquisite. (Nella specie la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di procedere alla verifica della identificazione dell'estradando, in ordine alla quale la Corte di appello aveva provveduto sulla base di rilievi dattiloscopici forniti dallo Stato richiedente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 706
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)