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Sez. 6, Sentenza n. 2690 del 13/07/1999 Cc. (dep. 09/08/1999) Rv. 215209 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Potere di svolgere accertamenti istruttori da parte della Corte di Cassazione - Limite dell'esame cartolare - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215209-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - RICORSO PER CASSAZIONE

In tema di procedimento estradizionale, il giudice di legittimità è competente anche per il merito ai sensi dell'art. 706 cod. proc. pen., pur tuttavia la prevista estensione di competenza non può giungere fino al punto da fare carico alla Corte di Cassazione del compito di svolgere attività istruttoria, restando fermo il principio che deve essere effettuato solo l'esame cartolare limitato, peraltro, alle informazioni, allo stato, acquisite. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'accertamento in ordine alla esistenza in Italia a carico del ricorrente di imputazioni per gli stessi fatti per cui procedeva lo Stato estero richiedente, fosse competenza del giudice di merito il quale, compiuto l'accertamento e valutati i termini delle imputazioni, doveva giungere alla verifica sulla presunta identità del fatto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 706

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)