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Sez. U, Sentenza n. 5781 del 03/11/1981 (Rv. 416492 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DOCUMENTI NUOVI - ATTINENTI ALL'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - OMISSIONE DELLA NOTIFICAZIONE - ESAME DEL DOCUMENTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416492-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DOCUMENTI NUOVI - ATTINENTI ALL'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - OMISSIONE DELLA NOTIFICAZIONE - ESAME DEL DOCUMENTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE.*

L'esame di un documento, attinente all'ammissibilità del ricorso per Cassazione, non resta precluso dal fatto che il deposito di tale documento non sia stato notificato, come prescritto dall'art. 372 secondo comma cod. proc. civ., qualora sulla relativa questione si sia formato il contraddittorio, in conseguenza del richiamo del documento stesso nella memoria e dell'intervento all'udienza di discussione del difensore della controparte. (V 2993/76, mass n 381764).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)