Sez. U, Sentenza n. 2921 del 13/04/1988 (Rv. 458491 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - INERENTI ALLA AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO E DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - TERMINE - PRODUZIONE SUCCESSIVA AL DEPOSITO DEL RICORSO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - MANCATA COMPARIZIONE DELLA CONTROPARTE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - INERENTI ALLA AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO E DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - TERMINE - PRODUZIONE SUCCESSIVA AL DEPOSITO DEL RICORSO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - MANCATA COMPARIZIONE DELLA CONTROPARTE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - CONSEGUENZE.*
Anche con riguardo al regolamento di giurisdizione, la produzione di documenti inerenti alla sua ammissibilità, come l'autorizzazione dei competenti organi collegiali nel caso di ricorso proposto dal sindaco in rappresentanza del comune, può essere successiva al deposito del ricorso, ma, in tale ipotesi, ove all'udienza non partecipi la controparte, abbisogna della notificazione contemplata dall'art. 372 secondo comma cod. proc. civ., al fine della garanzia del contraddittorio. (V 5781/81, mass n 416492; (V 937/79, mass n 397102).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)