Sez. L, Sentenza n. 22033 del 28/10/2010 (Rv. 615492 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Cessazione dell'attività aziendale - Mantenimento in servizio solo di alcuni dipendenti in possesso delle competenze professionali necessarie per il compimento delle operazioni di liquidazione - Comunicazione preventiva ex art. 4 della legge n. 223 del 1991 - Necessità - Contenuto - Unicità del criterio di scelta - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In materia di licenziamento collettivo, l'impresa che intenda cessare l'attività e licenziare tutti i dipendenti salvo un gruppo individuato in base al possesso delle competenze professionali necessarie per il compimento delle operazioni di liquidazione, deve egualmente effettuare, a pena di inefficacia del licenziamento, la comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991 con la precisazione delle modalità di attuazione del criterio di scelta e la comparazione tra tutte le professionalità del personale in servizio rispetto allo scopo perseguito, senza che assuma rilievo l'unicità del criterio adottato ancorché concordato con le organizzazioni sindacali.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1990 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)