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Sez. 6, Sentenza n. 687 del 30/04/1968 Ud. (dep. 18/06/1968) Rv. 108371 - 01

BELLEZZE NATURALI(PROTEZIONE DELLE) - DISTRUZIONE -DETURPAMENTO - REATO DI DANNO - NECESSITA DI ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE CIRCA L'EFFETTIVA DISTRUZIONE O ALTERAZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI PROTETTE.*
Stato
decisa il 1968-04-30
Alla data
2026-11-08
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108371-01

BELLEZZE NATURALI(PROTEZIONE DELLE) - DISTRUZIONE -DETURPAMENTO - REATO DI DANNO - NECESSITA DI ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE CIRCA L'EFFETTIVA DISTRUZIONE O ALTERAZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI PROTETTE.*

La norma di cui all'art.734 cod.pen., che ha carattere meramente sanzionatorio, presuppone che gli immobili che presentano bellezze naturali siano soggetti alla speciale protezione dell' autorita. La dichiarazione dell' autorita che sottopone a vincolo determinati luoghi costituisce un presupposto e non un elemento essenziale del reato, che non e un reato di pericolo, ma un reato commissivo di danno. Per l'esistenza del reato non basta, quindi, il semplice atto di costruzione senza la preventiva autorizzazione in zona soggetta a vincolo, ma e necessario il prodursi dell'evento, consistente nella distruzione o alterazione delle bellezze naturali protette. Incombe pertanto al giudice l'Obbligo di accertare se, in concreto, l'abusiva costruzione abbia distrutto o alterato le bellezze naturali. (V.107156, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)