Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22344 del 03/11/2016 (Rv. 641595 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. - Omessa liquidazione delle spese giudiziali - Procedura di correzione materiale ex art. 287 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Il decreto di omologa di cui all'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., che statuisca sulle spese nella parte motiva ma non contenga la loro liquidazione nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, attesa la necessità, ai fini della loro concreta determinazione e quantificazione, di una pronuncia del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)