Sez. 2, Sentenza n. 1031 del 29/01/2000 (Rv. 533292 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI | Tempestività della denuncia - Onere probatorio - Incidenza sul Compratore.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI
La decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta non può essere rilevata d'ufficio, ma dev'essere ritualmente eccepita da chi vi abbia interesse, vale a dire soprattutto dal venditore. Peraltro, considerato che la denuncia dei vizi e la tempestività della stessa costituiscono condizioni dell'azione è sul compratore che grava l'onere di provarle entrambe.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)