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Sez. 2, Sentenza n. 1031 del 29/01/2000 (Rv. 533292 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI | Tempestività della denuncia - Onere probatorio - Incidenza sul Compratore.
Stato
decisa il 2000-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533292-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI

La decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta non può essere rilevata d'ufficio, ma dev'essere ritualmente eccepita da chi vi abbia interesse, vale a dire soprattutto dal venditore. Peraltro, considerato che la denuncia dei vizi e la tempestività della stessa costituiscono condizioni dell'azione è sul compratore che grava l'onere di provarle entrambe.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)