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Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 12/03/1994 (Rv. 485681 - 01)

Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini e condizioni dell'azione - Decadenza dalla garanzia - Denunzie dei vizi | Tardività delle denunzie eccepite dal venditore - Onere probatorio della tempestività - Incidenza sull'acquirente.
Stato
decisa il 1994-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485681-01

Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini e condizioni dell'azione - Decadenza dalla garanzia - Denunzie dei vizi

Allorquando la decadenza da un diritto consegua alla mancata osservanza dell'onere di compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto, fornire la prova di aver compiuto tempestivamente quell'atto. Pertanto, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data della consegna della merce, l'onere della prova di aver denunciato i vizi entro otto giorni dalla scoperta incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)