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Sez. 2, Sentenza n. 844 del 28/01/1997 (Rv. 502077 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI | Tempestività della denunzia - Onere probatorio - Incidenza sul compratore.
Stato
decisa il 1997-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502077-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI

L'onere della prova di aver denunziato al venditore i vizi della cosa venduta entro otto giorni dalla scoperta incombe sul compratore, in quanto tale denunzia costituisce una condizione per l'esercizio della azione redibitoria o "quanti minoris".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)