Sez. 3, Sentenza n. 2733 del 26/11/1999 Ud. (dep. 07/03/2000) Rv. 215868 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO | Reato di cui agli artt. 11, 18 e 59 legge 1089 del 1939 - Natura - Reato di pericolo - Idoneità offensiva della condotta - Necessità.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO
Il reato di cui agli artt. 11, 18 e 59 legge 1 giugno 1939 n. 1089 è un reato di pericolo astratto o presunto, ma per la sua configurabilità in concreto occorre un minimo di idoneità offensiva della condotta posta in essere, ossia che tale condotta sia in concreto idonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma, e quindi ad incidere sulla integrità del bene immobile ad interesse storico-artistico, nel senso della diminuzione del godimento estetico complessivo.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 11 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 18, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)