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Sez. 3, Sentenza n. 3693 del 28/01/1998 Ud. (dep. 25/03/1998) Rv. 210469 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato di cui all'art. 1 sexies legge 8 agosto 1985 n.431 - Natura formale - Trasformazione territoriale non previamente autorizzata - Difetto di lesione all'ambiente rilevabile "ictu oculi" - Reato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210469-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

Sulla premessa che il reato di cui all'art 1 sexies legge 8 agosto 1985 n.431 ha natura formale ed ha per oggetto il preventivo controllo di ogni trasformazione del territorio in zona sottoposta a vincolo ambientale, nessuna lesione dell'oggetto formale può ravvisarsi quando la trasformazione territoriale non leda l'oggetto sostanziale della tutela ambientale, o addirittura rechi giovamento alla tutela ambientale stessa; purché questo difetto di lesione sostanziale sia accertabile "ictu oculi" al di là di ogni ragionevole dubbio, sicché non possa essere smentito dalla valutazione dell'autorità tutoria. (Nella specie la Corte ha ritenuto non integrare il reato la realizzazione di un fabbricato in misura inferiore sotto il profilo planovolumetrico da quanto era stato autorizzato con l'originario progetto).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)