Sez. 1, Sentenza n. 10475 del 14/09/1992 (Rv. 478711 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Determinazione dell'imposta - Detrazioni | Regime anteriore al D.L. n. 746 del 1983 - Produttore agricolo optante per il calcolo delle detrazioni nei modi normali - Diritto al rimborso della eccedenza di imposta indicata nella dichiarazione - Rinuncia all'esonero dagli adempimenti formali - Irrilevanza.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Determinazione dell'imposta - Detrazioni
Nel regime anteriore al D.L. 29 dicembre 1983 n. 746 (art.6), ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 come modificato dal d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687 il produttore agricolo, che con la dichiarazione annuale ai fini I.V.A. opti per il calcolo delle detrazioni nei modi normali - opzione che peraltro non richiede una formale comunicazione scritta, ma è idoneamente esercitata con la utilizzazione degli speciali moduli prescritti per il calcolo normale delle detrazioni e con la chiusura della dichiarazione a credito - ha diritto al rimborso della eccedenza di imposta indicata nella dichiarazione stessa anche se non ha espressamente rinunciato, nel termine previsto dal quarto comma del succitato art. 34, all'esonero dagli adempimenti formali (obblighi di fatturazione, registrazione ecc.), atteso che le modifiche apportate dal d.P.R. n. 687 del 1974 se rendono incompatibile una rinuncia all'esonero dagli adempimenti contabili con la conservazione del beneficio del calcolo forfettizzato delle detrazioni, non escludono l'applicabilità di un regime normale di detrazioni pur nella conservazione dell'esonero dall'obbligo degli adempimenti formali.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 687 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)