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Sez. 1, Sentenza n. 1550 del 11/02/1995 (Rv. 490399 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Produttore agricolo - I.V.A. pagata in un determinato anno - Rimborso - Spettanza - Condizione - Tempestiva rinuncia all'esonero - Necessità - Opzione per la detrazione in modo normale - Effettuazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490399-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In tema di I.V.A., ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'art. 12 della legge 22 dicembre 1980 n. 889, la mancata dichiarazione preventiva, all'atto della dichiarazione annuale, entro il termine prescritto (31 gennaio) di rinuncia al regime forfettario (comportante la detrazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 "in misura pari a quella dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile") ed opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, ancorché in presenza di una contabilità propria del regime normale, preclude al produttore agricolo la richiesta di rimborso dell'I.V.A. assolta a monte.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 889 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)