Sez. 1, Sentenza n. 1586 del 14/02/1995 (Rv. 490427 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Produttore agricolo o pescatore - Preventiva dichiarazione di esonero dal regime forfettario - Mancata tempestiva presentazione - Rimborso dell'I.V.A. assolta a monte - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In tema di I.V.A., ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nel testo modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, (che prevede per i produttori agricoli e per i pescatori un regime forfettario della detrazione di cui all'art. 19 stesso D.P.R. "in misura pari a quella dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile", in virtù del quale tali categorie di produttori sono esenti da I.V.A. e non beneficiano quindi del rimborso dell'I.V.A. a monte), la mancata presentazione, con la dichiarazione annuale, della preventiva dichiarazione di esonero dal regime forfettario entro il termine prescritto del 31 gennaio e di opzione per l'applicazione dell'imposta in modo normale, preclude al produttore agricolo o al pescatore (in regime forfettario, che per tali categorie di contribuenti rappresenta il regime ordinario) di chiedere il rimborso dell'I.V.A. assolta a monte, ancorché abbia tenuto una contabilità propria del regime normale e realizzato nel corso dell'anno solare un volume di affari superiore a ventuno milioni di lire, e senza che rilevi che nella dichiarazione relativa a tale annualità di imposta (da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo) il contribuente abbia manifestato l'opzione summenzionata.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 687 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)