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Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

Testo vigente

Sezione II. Opera nazionale per i figli degli aviatori

Art. 54 Natura e finalita' dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

1. L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa, e' riordinata secondo le disposizioni della presente sezione.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono disciplinati con lo statuto di cui all'articolo 56, deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa.

3. Ai fini di cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli aviatori i figli del personale militare dell' Aeronautica militare dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.

Art. 55 Organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

1. Sono organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori.

2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. E' formato da:

  1. a) il presidente nazionale, che lo presiede;

  2. b) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario;

  3. c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo;

  4. d) un genitore di assistito dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

3. Il presidente nazionale e' scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell' articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all'articolo 56. E' coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianita' di grado fra quelli di cui al comma 2, lettera c), che assume le funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui all'articolo 58 comma 3.

4. Il collegio dei revisori e' costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo.

5. Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 4, i componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso e' dovuto agli stessi.

Art. 56 Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono disciplinati con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto applicabili, nonche' alla presente sezione.

2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e semplificazione:

  1. a) modalita' di svolgimento delle attivita' di istituto;

  2. b) compiti e funzionamento degli organi di cui all'articolo 55, nonche' degli agenti e degli uffici responsabili delle attivita' amministrativo-contabili e di gestione, in coerenza con il principio di distinzione tra attivita' d'indirizzo e attivita' di gestione;

  3. c) disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio;

  4. d) i piani di impiego previsti dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dalla normativa successivamente intervenuta.

Art. 57 Entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

1. Le entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono costituite da:

  1. a) oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa;

  2. b) rendite patrimoniali;

  3. c) sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni;

  4. d) sottoscrizioni collettive volontarie autorizzate ai sensi dell'articolo 738.

Art. 58 Bilanci di previsione, conti consuntivi e attivita' di gestione dell' Opera nazionale per i figli degli aviatori

l. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita' adottato, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con delibera del consiglio di amministrazione.

2. I bilanci di previsione e il conto consuntivo, approvati dal consiglio di amministrazione, sono trasmessi al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Alle attivita' di gestione e' preposto il segretario generale, scelto tra gli ufficiali in congedo dell' Aeronautica militare e nominato dal presidente nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, per la durata di tre anni rinnovabile per un ulteriore triennio. Egli dirige e coordina l'attivita' amministrativa e finanziaria dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, in qualita' di segretario dell'organo collegiale. Nessun compenso e' dovuto allo stesso.

4. Per le attivita' di carattere assistenziale, amministrativo e contabile, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori si avvale, su base convenzionale e a invarianza della spesa, anche del supporto di strutture organizzative dell' Aeronautica militare.

Sezione III. Unione italiana tiro a segno

Art. 59 Natura e finalita' dell'Unione italiana tiro a segno

1. L'Unione italiana tiro a segno e' ente di diritto pubblico, avente finalita' di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonche' di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.

2. L'Unione italiana tiro a segno e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all'articolo 61. Essa e' altresi' federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza e' posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

Sezione IV. Lega navale italiana

Art. 65 Natura e finalita' della Lega navale italiana

1. La Lega navale italiana e' ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalita' di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. E' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza.

2. La Lega navale italiana per il perseguimento dei propri fini istituzionali:

  1. a) e' ente preposto a servizi di pubblico interesse, a norma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;

  2. b) si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere comunque attivita' di promozione e utilita' sociale a norma dell'articolo 2 della stessa legge;

  3. c) promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;

  4. d) promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attivita' di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

  5. e) promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa.

Art. 66 Soci della Lega navale italiana

1. Possono far parte della Lega navale italiana, in qualita' di soci, i cittadini di specchiata onorabilita' e gli enti nazionali o regionali aventi sede nello Stato o all'estero che si impegnano a perseguire gli scopi dell'Ente, con la consapevolezza di essere essi stessi protagonisti di divulgazione della cultura marinara. Le categorie di soci sono definite e disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 70.

Art. 67 Organizzazione centrale della Lega navale italiana

1. Sono organi centrali della Lega navale italiana:

  1. a) l'assemblea generale dei soci;

  2. b) il Presidente nazionale;

  3. c) il consiglio direttivo nazionale;

  4. d) il collegio dei revisori dei conti;

  5. e) il collegio dei probiviri.

Art. 68 Strutture periferiche della Lega navale italiana

1. Costituiscono strutture periferiche della Lega navale italiana le sezioni e le delegazioni, organizzate secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato, e secondo le modalita' stabilite nello statuto di cui all'articolo 70.

2. Le sezioni e le delegazioni della Lega navale italiana hanno patrimonio proprio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilita' finanziarie.

3. Le sezioni e le delegazioni svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:

  1. a) quote annuali dei propri iscritti;

  2. b) contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici o privati;

  3. c) contributi disposti dai competenti organi centrali della Lega navale italiana;

  4. d) corrispettivi per l'attivita' didattica svolta.

Art. 69 Compiti e composizione degli organi centrali della Lega navale italiana

1. L'assemblea generale dei soci e' l'organo di vertice della Lega navale italiana. Essa delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attivita' dell'ente. E' composta dai rappresentanti delle strutture periferiche, aventi diritto di voto. Possono farvi parte altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 70, senza diritto di voto.

2. Il presidente nazionale e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare. Ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dal citato statuto. E' coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Si avvale della presidenza nazionale, quale struttura di supporto alla propria attivita' di attuazione gestionale degli indirizzi deliberati dall'Assemblea, nonche' di un direttore generale nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta dello stesso presidente nazionale, ai quali sono attribuiti poteri coerenti con il principio di distinzione tra attivita' d'indirizzo e attivita' di gestione.

3. Il consiglio direttivo nazionale e' nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ha poteri di direzione, programmazione e controllo operativo delle attivita' svolte dall'ente e adotta le deliberazioni previste per gli enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni, eletti secondo le modalita' stabilite nello statuto, in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale. In caso di parita' di voti nelle deliberazioni, prevale quello del presidente.

4. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esercita il controllo finanziario e contabile sulla gestione dell'organizzazione centrale della Lega navale italiana. E' costituito da tre membri effettivi e un supplente, designati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e gli altri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita'.

5. Il collegio dei probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, e' nominato dal consiglio direttivo nazionale e decide sulle controversie che sorgono tra soci o fra le strutture periferiche, nonche' in materia disciplinare nei confronti dei soci che commettono infrazioni alle norme di comportamento morale o sociale.

6. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, a eccezione dei membri del collegio dei probiviri che possono essere riconfermati senza limitazioni.

7. Lo statuto di cui all'articolo 70 definisce altresi' le funzioni del direttore generale, i compiti della presidenza nazionale e il numero e natura degli incarichi, secondo i criteri di razionalizzazione degli assetti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

8. Ai costi del personale che opera alle dipendenze della Lega navale italiana si provvede con le entrate di cui all'articolo 71. Nessun onere e' posto a carico di altri enti pubblici o di amministrazioni dello Stato.

Art. 70 Statuto e relativo regolamento di esecuzione della Lega navale italiana

1. L'organizzazione e il funzionamento della Lega navale italiana sono disciplinati con statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' alla presente sezione. Lo statuto e' deliberato dall'assemblea generale dei soci, su proposta del consiglio direttivo nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e semplificazione:

  1. a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 67 e delle strutture centrali o periferiche e dei relativi responsabili, nonche' gli eventuali compensi attribuiti ai sensi delle vigenti disposizioni ovvero i rimborsi delle spese;

  2. b)   l'organizzazione della presidenza nazionale e del personale che
    opera a supporto degli uffici, con il relativo stato giuridico;

  3. c) le categorie dei soci;

  4. d) le modalita' di svolgimento delle attivita' di istituto nonche' la costituzione, lo scioglimento, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento delle articolazioni territoriali della Lega navale italiana;

  5. e) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali della Lega navale italiana nei confronti delle articolazioni territoriali, nonche' le modalita' di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle strutture periferiche;

  6. f) criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarita' e' attribuita agli organi centrali.

3. Il consiglio direttivo nazionale, su proposta della presidenza nazionale, delibera le norme regolamentari di esecuzione dello statuto.

Art. 71 Entrate della Lega navale italiana

1. Le entrate della Lega navale italiana sono costituite da:

  1. a) quote annuali dei soci;

  2. b) rendite patrimoniali;

  3. c) corrispettivi per servizi resi;

  4. d) donazioni, liberalita' e lasciti previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo nazionale;

  5. e) eventuali contributi pubblici;

  6. f) entrate eventuali e diverse.

2. Le entrate di cui al comma 1 costituiscono le disponibilita' finanziarie di esercizio dell'organizzazione centrale della Lega navale italiana per il conseguimento degli scopi statutari, in base al bilancio di previsione.