Sez. 3, Sentenza n. 31618 del 14/01/2015 Ud. (dep. 21/07/2015) Rv. 264496 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Art. 17, comma primo, lett. b) n. 1 e 2 - Interventi di manutenzione straordinaria - Ampliamento - Frazionamento o accorpamento di unità immobiliari - Inclusione - Titolo abilitativo - Necessità - Esclusione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati urbanistici, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 17 comma primo lett. b), n.1 e 2 del D.L. n. 133 del 2014 (conv. in legge n. 164 del 2014), deve ritenersi ampliata la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria, comprensiva anche del frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti una variazione di superficie o del carico urbanistico, per i quali pertanto, ove rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d'uso, non è più necessario il permesso di costruire.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/2014 num. 133 art. 17 CORTE COST., Legge 11/11/2014 num. 164 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)