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Sez. 3, Sentenza n. 3953 del 16/10/2014 Cc. (dep. 28/01/2015) Rv. 262018 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Mutamento di destinazione d'uso - Titolo abilitativo - Necessità - D.L. 12 settembre 2014, n. 133 - Interventi di manutenzione straordinaria - Estensione - Incidenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262018-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati urbanistici, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile previa esecuzione di opere edilizie, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, integra il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, essendo irrilevanti le modifiche apportate dall'art. 17 del D.L. n. 133 del 2014 (conv. in legge n. 164 del 2014) all'art. 3 del citato d.P.R. che, nell'estendere la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria al frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, se comportante variazione di superficie o del carico urbanistico, richiede comunque che rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d'uso. (Fattispecie relativa a trasformazione, attraverso opere interne ed esterne, di un immobile da deposito ad uso residenziale).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 23 bis, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 12/09/2014 num. 133 art. 17 CORTE COST., Legge 11/11/2014 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)