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Sez. 3, Sentenza n. 14964 del 21/12/2022 Ud. (dep. 11/04/2023) Rv. 284322 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Frazionamento o accorpamento di unità immobiliari che non ne modifichino la volumetria e la destinazione d’uso - Permesso di costruire - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284322-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari, eseguiti mediante opere che ne lascino immutate la volumetria complessiva e l'originaria destinazione d'uso, non richiedono il rilascio del permesso di costruire, pur se comportino variazione di superficie o del carico urbanistico, rientrando tra gli interventi di manutenzione straordinaria realizzabili mediante SCIA. (Fattispecie relativa ad immobile al cui interno l'imputato aveva ricavato due vani mediante la divisione, con tramezzature interne, di un ambiente preesistente di maggiore ampiezza).

DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 com. 1 lett. B), DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22 com. 1 lett. A), DPR 06/06/2001 num. 380 art. 37 com. 6, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 133 art. 17 com. 1 CORTE COST., Legge 11/11/2014 num. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)