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Sez. L, Sentenza n. 9465 del 10/09/1993 (Rv. 483716 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Assegno e rendita in caso di morte | Diritto alla rendita in favore degli ascendenti superstiti - Condizioni - Valutazione cumulativa delle posizioni reddituali di entrambi gli ascendenti - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483716-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Assegno e rendita in caso di morte

Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti - che, secondo il combinato disposto degli artt. 85 e 106 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, presuppone la cosiddetta vivenza a carico, la quale è provata allorché risulti che gli ascendenti medesimi si trovino senza sufficienti mezzi di sussistenza autonomi e che al loro mantenimento concorreva in modo efficiente il lavoratore defunto - è previsto con distinto riferimento a ciascuno dei superstiti dell'infortunato, sicché non implica una valutazione cumulativa delle posizioni reddituali di entrambi gli ascendenti, neppure se versino in regime di comunione legale tra coniugi; pertanto, occorrendo valutare distintamente la posizione di ciascuno di essi indipendentemente da contributi od aiuti familiari, sia a titolo di mantenimento che di alimenti, il possesso di autonomi mezzi di sussistenza da parte di un coniuge non preclude che il diritto alla rendita sia riconosciuto all'altro coniuge (ascendente del defunto), ove privo di sufficienti ed autonomi mezzi di sussistenza.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)