Sez. L, Sentenza n. 15914 del 28/07/2005 (Rv. 583101 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE | Diritto alla rendita in favore dei superstiti - Condizioni - Valutazione distinta della posizione di ciascuno dei superstiti - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE
Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dei superstiti è previsto con distinto riferimento a ciascuno dei superstiti dell'infortunato, sicché occorre valutare distintamente la posizione di ciascuno dei superstiti, indipendentemente da contributi o aiuti familiari, con la conseguenza che il possesso di autonomi mezzi di sussistenza da parte di uno di loro non preclude che il diritto alla rendita possa essere riconosciuto all'altro, ove privo di sufficienti ed autonomi mezzi di sussistenza.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)