Sez. L, Sentenza n. 3069 del 04/03/2002 (Rv. 552749 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE | Rendita in favore dell'ascendente superstite - Attribuibilità - Condizioni - Vivenza a carico - Nozione - Reddito del coniuge dell'ascendente richiedente la prestazione - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE
Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dell'ascendente superstite, ex art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (t.u. assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro e malattie professionali), presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la cosiddetta "vivenza a carico", la quale sussiste ove l'ascendente medesimo si trovi senza sufficienti mezzi di sussistenza autonoma ed al suo mantenimento abbia concorso in modo efficiente il discendente defunto; a tal fine occorre considerare anche il reddito del coniuge dell'ascendente che domanda la prestazione previdenziale, perché, anche ove non sia operante il regime di comunione legale tra gli stessi, comunque sussiste l'obbligo di assistenza materiale tra coniugi posto dall'art. 143 cod. civ..
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)