Sez. 3, Sentenza n. 569 del 20/01/1983 (Rv. 425342 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SINISTRO CAGIONATO DA VEICOLO RIMASTO SCONOSCIUTO - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - ESTENSIONE - DANNI MORALI - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SINISTRO CAGIONATO DA VEICOLO RIMASTO SCONOSCIUTO - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - ESTENSIONE - DANNI MORALI - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti, l'obbligazione risarcitoria del fondo di garanzia per le vittime della strada, e, per esso, dell'impresa designata, ai sensi degli artt. 19 lett. A) e 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (come modificato dalla legge 26 febbraio 1977 n. 39), in caso di sinistro cagionato da veicolo o natante rimasto sconosciuto, comprende anche il ristoro del danno morale, ove risulti la ricorrenza di un reato a carico di chi, pur sconosciuto, abbia provocato il sinistro medesimo. (Conf 4847/81, mass n 415562).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)