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Sez. 3, Sentenza n. 425 del 19/01/1987 (Rv. 450168 - 01)

ASSICURAZIONI - ASSICURAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) PRESTAZIONI DOVUTE DAL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA A SEGUITO DI SINISTRO DERIVATO DA VEICOLO NON IDENTIFICATO O NON COPERTO DA ASSICURAZIONE - DANNI MORALI - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450168-01

ASSICURAZIONI - ASSICURAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) PRESTAZIONI DOVUTE DAL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA A SEGUITO DI SINISTRO DERIVATO DA VEICOLO NON IDENTIFICATO O NON COPERTO DA ASSICURAZIONE - DANNI MORALI - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Poiché deve riconoscersi natura risarcitoria alle prestazioni dovute dal "fondo di garanzia per le vittime della strada" a colui che sia rimasto danneggiato in un sinistro cagionato da veicolo non identificato o non coperto da Assicurazione, ogni qual volta il giudice accerti la sussistenza di un reato - ancorché commesso da ignoti - le dette prestazioni devono intendersi estese anche ai danni morali, in conformità della regola generale. (Conf 569/83, mass n 425342; (Conf 4847/81, mass n 415562).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)