Sez. 3, Sentenza n. 26900 del 19/12/2014 (Rv. 633699 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Furto in appartamento agevolato da ponteggi - Responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori - Responsabilità del condominio committente - Sussistenza - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
Nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l'omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)