Sez. 3, Ordinanza n. 25122 del 12/09/2025 (Rv. 676282-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - DI TERZI | Installazione di ponteggi per i lavori edili sullo stabile condominiale - Furto in appartamento - Danno conseguente - Responsabilità dell'appaltatore - Configurabilità - Presupposti - Fondamento.
RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - DI TERZI
In caso di danno derivante dal furto consumato da persona introdottasi in un appartamento attraverso le impalcature installate per lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale, è configurabile la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, che delle stesse si sia avvalso per l'espletamento dei lavori, ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedirne un uso anomalo, giacché in tal caso la condotta dell'esecutore dei lavori è dotata di efficienza causale rispetto alla consumazione del reato e non costituisce una mera occasione dello stesso.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)