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Sez. 3, Sentenza n. 9707 del 06/10/1997 (Rv. 508566 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Installazione di ponteggio per lavori di riattazione di stabile condominiale - Furto in appartamento consumato utilizzando i ponteggi - Responsabilita dell'imprenditore utilizzante i ponteggi - Configurabilità - Condizioni - Responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ. - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508566-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Con riguardo al danno derivante dal furto consumato da persona introdottasi in un appartamento servendosi delle impalcature installate per lavori di riattazione dello stabile condominiale è configurabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. la responsabilità dell'imprenditore che si sia avvalso di tali impalcature per l'espletamento dei lavori, ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire un uso anomalo delle suddette impalcature; è altresì configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso l'obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)