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Sez. 1, Sentenza n. 18977 del 08/08/2013 (Rv. 627492 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Procedimento ex art. 709 ter cod. proc. civ. - Statuizioni risarcitorie e sanzionatorie - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., esaurita la fase del reclamo - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627492-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 709 ter cod. proc. civ., con il quale il giudice, nella controversia insorta tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale, abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività all'esito della fase del reclamo (a differenza delle statuizioni relative alle modalità di affidamento dei minori), è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)