Sez. 1, Sentenza n. 21718 del 22/10/2010 (Rv. 615019 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Procedimento di cui all'art. 709 ter cod. proc. civ. - Applicabilità del rito camerale - Provvedimenti riguardanti l'esercizio della potestà genitoriale e provvedimenti sanzionatori - Ricorribilità per cassazione esaurita la fase del reclamo - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il procedimento di cui all'art. 709 ter cod. proc. civ. (inserito dall'art. 2 della legge n. 54 del 2006), di competenza del giudice del procedimento di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio e affidamento dei figli di genitori non uniti in matrimonio, è soggetto al rito camerale, ai sensi dell'art. 737 ss. cod. proc. civ., e quando abbia ad oggetto i provvedimenti sanzionatori adottati in caso di inadempienze dei genitori o quelli aventi ad oggetto la soluzione delle controversie tra i genitori in ordine alle modalità di affidamento dei figli e all'esercizio della potestà genitoriale (anche nei conflitti concernenti le questioni di maggiore interesse per i figli, ai sensi dell'art. 155, terzo comma, cod. civ. e nelle controversie riguardanti la "interpretazione" dei provvedimenti del giudice che potrebbero condurre non ad una modifica ma ad una loro più precisa determinazione e specificazione), esaurita la fase del reclamo, non è ricorribile per cassazione, pur coinvolgendo diritti fondamentali dell'individuo, non assumendo contenuto decisorio (attenendo piuttosto al controllo esterno sulla potestà), nècarattere di definitività.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 02/02/2006 num. 54 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)