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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22100 del 13/07/2022 (Rv. 665243 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. - Ammonimento - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Fondamento. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665243-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE

Il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori emesso ex art. 709 ter, comma 2, n. 1 c.p.c., a differenza dei provvedimenti di risarcimento dei danni o di irrogazione di una sanzione

pecuniaria, previsti dalla stessa norma, non è ricorribile per cassazione, essendo privo dei caratteri della decisorietà e definitività.

Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)