Sez. 3, Sentenza n. 3624 del 22/01/1999 Ud. (dep. 19/03/1999) Rv. 213260 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO | Ipotesi di reato di cui agli artt. 11 o 12 legge 1 giugno 1939 n. 1089 e 733 cod. pen.- Natura residuale della tutela codicistica - Ragione.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO
La contravvenzione di cui all'art. 733 cod. pen. (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) costituisce un presidio esterno al sistema di tutela apprestato dalla legge 1 giugno 1939 n. 1089, che tra le sue figure di reato contempla anche il danneggiamento delle cose d'antichità e d'arte. Pertanto la tutela codicistica è residuale rispetto alla più incisiva protezione fornita dalla legge del 1939 che presuppone che la cosa di antichità e d'arte sia stata individuata dalla competente autorità e, quindi, sottoposta a speciale tutela, mentre il reato codicistico (art. 733 c.p.) non ha tra i suoi dati costitutivi la preselezione da parte dell'autorità del bene culturale e costituisce una eccezione al danneggiamento comune, che non è configurabile quando abbia per oggetto cosa propria dell'agente. Per la integrazione del reato di cui all'art. 733 c.p. basta la conoscenza del rilevante pregio della cosa, e non della culturalità del bene, ed il verificarsi del nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico derivante dal fatto.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 11 CORTE COST., Cod. Pen. art. 733
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)