Sez. 3, Sentenza n. 4052 del 27/11/1996 Cc. (dep. 20/01/1997) Rv. 206629 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO | Ipotesi di reato di cui agli art. 11 comma primo, 59 legge 1 giugno 1939 n. 1089 e 733 cod. pen. - Concorso formale - Ammissibilità - "Ratio".
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO
Il reato contravvenzionale previsto dagli artt. 11 comma primo e 59 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 è reato di condotta, che consiste nel demolire, rimuovere, modificare o restaurare le cose di interesse artistico senza l'autorizzazione del ministero competente, e di pericolo, poiché non è richiesta la lesione in concreto del patrimonio artistico, che è il bene tutelato dalla norma, mentre il reato previsto dall'art. 733 cod. pen. è reato di evento di danno e punisce il deterioramento o danneggiamento di monumenti o di altre cose di pregio rilevante quando da ciò derivi un nocumento al patrimonio artistico nazionale. Tra le due ipotesi perciò può esservi concorso formale dal momento che esse regolano due fattispecie diverse che solo parzialmente coincidono.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 11 com. 1 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 59, Cod. Pen. art. 733
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)