Sez. 1, Sentenza n. 13898 del 19/09/2003 (Rv. 567011 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI | Procura alle liti e procura in favore del rappresentante processuale - Uso della lingua italiana - Obbligatorietà - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI
L'art. 122, primo comma, cod. proc. civ., che prescrive l'uso della lingua italiana in tutto il processo, si riferisce agli atti processuali in senso proprio, ossia agli atti "del" processo, e non agli atti giuridici dei soggetti del processo che a quest'ultimo sono semplicemente coordinati o a quegli atti, come la procura alle liti o, a maggior ragione, la procura rilasciata al rappresentante processuale, che sono preparatori del processo, ai quali può invece applicarsi, come ad ogni altro documento esibito dalle parti, l'art. 123 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)