Sez. 1, Sentenza n. 30035 del 29/12/2011 (Rv. 621024 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO | Procura speciale rilasciata all'estero - Validità - Condizioni - Uso della lingua italiana - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO
È valida la procura alle liti conferita per atto pubblico rogato da notaio in un paese aderente alla convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961, corredato dalla cd. "apostille", contestualmente autenticata, ancorchè non in lingua italiana, in quanto l'art.122, primo comma, cod. proc. civ. prescrivendone l'uso, si riferisce agli atti endoprocessuali e non pure a quelli prodromici, per i quali vige il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 122 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)