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Sez. 2, Sentenza n. 8620 del 02/10/1996 (Rv. 499868 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO | Forma - Uso di una lingua straniera - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499868-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO

L'art. 122 comma primo cod. proc. civ., che prescrive l'uso della lingua italiana, si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non agli atti giuridici dei soggetti del processo che non hanno una influenza immediata nel rapporto processuale, anche se ad esso sono coordinati né a quegli atti, quali la procura alle liti, che sono preparatori del processo ed ai quali può applicarsi, come ad ogni altro documento esibito, l'art. 123 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)