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Sez. 3, Sentenza n. 4729 del 26/08/1982 (Rv. 422686 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO DI FONDO RUSTICO - DISCIPLINA EX LEGGE N. 2 DEL 1979, IN TEMA DI DECORRENZA DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO AL TERZO ACQUIRENTE - NATURA INTERPRETATIVA - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ NEI GIUDIZI IN CORSO.*
Stato
decisa il 1982-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422686-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO DI FONDO RUSTICO - DISCIPLINA EX LEGGE N. 2 DEL 1979, IN TEMA DI DECORRENZA DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO AL TERZO ACQUIRENTE - NATURA INTERPRETATIVA - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ NEI GIUDIZI IN CORSO.*

La legge 8 gennaio 1979 n. 2 - secondo cui, in caso di riscatto di fondo rustico, il termine per il versamento del prezzo al terzo acquirente decorre, ove sorga contestazione, non già dalla data della dichiarazione di riscatto, bensì da quella del passaggio in giudicato della sentenza che riconosce tale diritto - ha natura interpretativa, e non innovativa, con il conseguente Obbligo per il giudice, anche in ipotesi di entrata in vigore della citata legge nell'intervallo tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, di applicare detta normativa nella propria decisione. (V 2916/82, mass n 420808; (V 847/82, mass n 418677; (V 853/80, mass n 404293; (V 3852/76, mass n 382536).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)