Sez. L, Sentenza n. 853 del 06/02/1980 (Rv. 404293 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITA D'UFFICIO - ANCHE IN APPELLO - SOPRAVVENIENZA DELLA NORMA DELL'ART 429 COD PROC CIV TRA LA DATA DI DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA E QUELLA DELLA SUA PUBBLICAZIONE - APPLICABILITA DI TALE NORMA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITA D'UFFICIO - ANCHE IN APPELLO - SOPRAVVENIENZA DELLA NORMA DELL'ART 429 COD PROC CIV TRA LA DATA DI DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA E QUELLA DELLA SUA PUBBLICAZIONE - APPLICABILITA DI TALE NORMA.*
Il giudice del merito deve applicare d'ufficio ed anche in grado di appello il principio della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, di cui all'art 429 comma terzo cod proc civ e, pertanto, ove tale norma sia entrata in vigore tra la data di deliberazione e quella di pubblicazione della decisione il giudice deve applicarla quale ius superveniens, dal momento che la deliberazione della sentenza civile, eccezion fatta nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art 429 e 437 (nuovo testo) cod proc civ, non e vincolante fino al momento del deposito e resta nella sua disponibilita con possibilita di riesame e modificazione. (Conf 4597/79, mass n 401110, sulla prima parte; (Conf 3541/78, mass n 393038, sulla prima parte; (Conf 1043/75, mass n 374455, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)