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Sez. 1, Sentenza n. 3852 del 25/10/1976 (Rv. 382536 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) - EFFETTI - ACQUISTO DI ESISTENZA GIURIDICA - LEGGE INNOVATIVA INTERVENUTA TRA LA PRONUNCIA E LA PUBBLICAZIONE - NUOVA PRONUNCIA - OBBLIGO DEL GIUDICE - FATTISPECIE IN RELAZIONE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DL N 285 DEL 1972.*
Stato
decisa il 1976-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382536-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) - EFFETTI - ACQUISTO DI ESISTENZA GIURIDICA - LEGGE INNOVATIVA INTERVENUTA TRA LA PRONUNCIA E LA PUBBLICAZIONE - NUOVA PRONUNCIA - OBBLIGO DEL GIUDICE - FATTISPECIE IN RELAZIONE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DL N 285 DEL 1972.*

La sentenza acquista esistenza giuridica con la pubblicazione e dalla data di essa; pertanto, se nell'intervallo tra la pronunzia e la pubblicazione interviene una legge innovativa che disciplina il rapporto controverso sia sotto il profilo sostanziale sia processuale, il giudice deve ritornare sulla propria decisione per applicare le nuove norme. (nella specie nell'intervallo tra la pronunzia della sentenza impugnata (che aveva ritenuto di natura innovativa e non interpretativa l'art 6 ter della legge 7 febbraio 1968 n 26, per cui nei commi dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione i benefici previsti dall'art 14 della legge 2 luglio 1949, n 408 competono per l'intera superficie necessaria a realizzare i volumi fabbricabili) e la sua pubblicazione, era entrato in vigore il DL 30 giugno 1972 n 285 che ha dichiarato applicabile l'art 6 ter anche agli Atti di acquisto stipulati anteriormente alla data della sua entrata in vigore). (V 869/71, mass n 350758).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Decreto Legge 30/06/1972 num. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)