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Sez. 3, Sentenza n. 22822 del 10/11/2010 (Rv. 615531 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Navigazione aerea - Attività pericolosa - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615531-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

La navigazione aerea non è considerata dal legislatore come un'attività pericolosa, né può ritenersi che essa possa oggettivamente definirsi tale per la sua natura, per le caratteristiche dei mezzi adoperati o per la sua potenzialità offensiva, tenuto conto che con essa si esercita un trasporto ampiamente diffuso, considerato, rispetto agli altri, a basso indice di rischio, in astratto e in generale. Tuttavia la pericolosità dell'attività in esame può sussistere in concreto tutte le volte in cui essa non rientri nella normalità delle condizioni previste, in osservanza dei piani di volo, di condizioni di sicurezza, di ordinarie condizioni atmosferiche, con conseguente applicabilità in tal caso della disposizione di cui all'art. 2050 cod. civ.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui, senza accertare se il trasporto aereo in questione fosse stato svolto in condizioni ordinarie o anomale era stata esclusa l'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ. al vettore in un caso in cui un elicottero, cui era sospesa una rete contenente merci, nel decollare aveva agganciato e sollevato in aria una persona intervenuta ad aiutare il personale di bordo nell'operazione di carico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)