Sez. 3, Sentenza n. 10551 del 19/07/2002 (Rv. 555962 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Navigazione aerea - Attività pericolosa - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE
La navigazione aerea non è considerata dal legislatore come un'attività pericolosa, né può ritenersi che essa (per la sua natura, le caratteristiche dei mezzi adoperati o la sua spiccata potenzialità offensiva) possa definirsi oggettivamente pericolosa, tenuto conto che attiene ad un mezzo di trasporto ampiamente diffuso e considerato, rispetto agli altri, con un basso indice di rischio, in astratto ed in generale. Tuttavia, in concreto tale pericolosità sussiste tutte le volte in cui tale attività non rientri nella normalità delle condizioni previste, in osservanza dei piani di volo, di condizioni di sicurezza, di ordinarie condizioni atmosferiche, con conseguente applicabilità della disposizione dell'art. 2050 cod. civ. tutte le volte in cui la navigazione aerea risulti esercitata in condizioni di anormalità o di pericolo (La S.C. ha così confermato la sentenza che aveva condannato il Ministero della Difesa a risarcire il proprietario di autovettura danneggiata da un cartello segnaletico stradale, finitole contro per lo spostamento d'aria determinato da un elicottero dei Carabinieri alzatosi in volo in un'area che non era stata transennata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)