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Sez. 3, Sentenza n. 1871 del 28/01/2013 (Rv. 624910 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Obbligo di prevenire un evento - Avveramento di quest'ultimo - Conseguenze - Presunzione di sussistenza del nesso di causa a carico del soggetto tenuto ad impedirlo - Conseguenze - Fattispecie relativa al disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980.
Stato
decisa il 2013-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624910-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

Il fatto stesso che si sia verificato un disastro aereo deve fare ritenere provata la sussistenza d'un valido nesso causale tra la sciagura e la condotta colposamente omissiva tenuta dalle amministrazioni pubbliche preposte a garantire la sicurezza dei voli, che quella sciagura avrebbero dovuto prevenire. Ne consegue che è onere dell'amministrazione, in tal caso, provare l'insussistenza del nesso di causalità, e che, in difetto di tale prova, la responsabilità di essa può essere affermata anche quando siano rimaste ignote le cause concrete del disastro (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha condannato il Ministero della difesa e quello dei trasporti al risarcimento dei danni in favore dei congiunti di alcune delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)