Sez. 3, Sentenza n. 9360 del 21/04/2006 (Rv. 589476 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Disciplina del contratto di viaggio - Fattispecie disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970, ratificata con legge n. 1084 n. 1977 - Intermediario di viaggio - Qualità risultante dai documenti di viaggio - Necessità - Difetto - Responsabilità quale organizzatore del viaggio - Sussistenza - Onere della prova.
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della Convenzione Internazionale di Bruxelles 23 aprile 1970 relativa al contratto di viaggio, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 27.12.1977, n. 1084, l'intermediario di viaggio che non faccia constatare dai documenti di viaggio tale sua qualità, è considerato organizzatore del viaggio e risponde verso il viaggiatore come quest'ultimo. Ne consegue che spetta all'agente di viaggio, che intenda vincere la presunzione posta dalla norma, provare di avere consegnato al viaggiatore i documenti contenenti l'espressa dichiarazione che egli agisce quale intermediario, e non al viaggiatore fornire la prova del contrario.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1977 num. 1084 art. 19 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)