Sez. 3, Sentenza n. 20787 del 27/10/2004 (Rv. 577847 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Disciplina del contratto di viaggio - Fattispecie disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970, ratificata con legge n. 1084 del 1977 - Responsabilità dell'organizzatore - Necessità di distinguere tra le ipotesi di mancata esecuzione e di cattiva esecuzione di uno dei servizi - Sussistenza - Fattispecie.
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE
Nelle controversie relative alla responsabilità dell'organizzatore di viaggi turistici che commette i servizi a terzi, per i danni causati al viaggiatore dalla mancata prestazione o cattiva esecuzione dei servizi, cui sia applicabile "ratione temporis" , l'art. 15 della legge n. 1084 del 1977 e non il D.Lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva CEE 90\314, nel caso di mancata esecuzione anche di uno solo dei servizi che egli si è impegnato a fornire, l'organizzatore del viaggio risponde in tutte le ipotesi in cui ricorrerebbe la responsabilità dell'imprenditore che lo presta, mentre nel caso di esecuzione difettosa l'imprenditore risponde solo se non dimostri di aver usato la dovuta diligenza nella scelta dell'imprenditore che presta il servizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte del viaggio aereo di rientro in Italia annullato per avverse condizioni metereologiche, aveva ritenuto che l'organizzatore del viaggio che comunque aveva assicurato il rientro in Italia ai turisti non poteva essere ritenuto responsabile per le spese da questi sostenute per il prolungamento della permanenza all'estero e neppure per l'acquisto di un nuovo biglietto di ritorno, in quanto non è possibile pretendere dall'organizzatore del viaggio uno standard di condotta che superi il livello medio, né sussiste la responsabilità di costui ove egli abbia offerto soluzioni accettate dagli altri viaggiatori e rispondenti alle normali esigenze).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1977 num. 1084, Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Decreto Legisl. 11/03/1995 num. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)