Sez. U, Sentenza n. 1329 del 28/04/1972 (Rv. 357863 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE(IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - NORMATIVA APPLICABILE - DISCIPLINA GENERALE SULLO STATUS DEL LAVORATORE SUBORDINATO - INAPPLICABILITA - INDENNITA DI ANZIANITA - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE(IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - NORMATIVA APPLICABILE - DISCIPLINA GENERALE SULLO STATUS DEL LAVORATORE SUBORDINATO - INAPPLICABILITA - INDENNITA DI ANZIANITA - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
Il rapporto di lavoro del personale delle ferrovie in concessione e soggetto ad una normativa speciale, che interamente lo regola sia nella Costituzione che nel contenuto essenziale e nelle sue vicende, di tal che resta esclusa l'applicazione della disciplina generale sullo status del lavoratore subordinato ed in ispecie quella della cessazione del rapporto di lavoro dettata dall'art 2120 cod civ per l'indennita di anzianita. (V 627'71, mass n 350343).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)